martedì 28 agosto 2007

Legge 104/92
La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è stata approvata il 05 febbraio 1992. Essa è formata da 44 articoli, riguardanti tutti gli aspetti della vita delle persone disabili. La legge quadro 104/92 afferma un principio fondamentale: “La Repubblica garantisce il pieno rispetto della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società”. A seguito delle disposizioni contenute nella L. 104/92, l’integrazione scolastica viene supportata da una serie di strumenti didattico organizzativi che servono a rendere più efficace l’opera della scuola.
I principi sanciti possono così riassumersi:
1) diritto all’educazione e all’istruzione;
2) continuità didattica ed educativa (consultazione tra insegnanti, progetti di passaggio, conoscenza alunno);
3) orientamento (scelta, consapevolezza, progettazione);
4) valutazione (PEI, prove d’esame, diploma di frequenza, port-foglio).
Diritto all’EDUCAZIONE: va perseguita attraverso:
- l’integrazione nelle classi normali di ogni ordine e grado;
- elaborazione di specifici documenti (diagnosi funzionale, PDF, PEI)
- interventi socio-psico-pedagogici
Diritto all’ISTRUZIONE: va perseguita attraverso la programmazione da parte delle Scuole e Università di interventi adeguati in modo che il diritto all’educazione e istruzione non sia impedito da difficoltà apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
Diritto all’INTEGRAZIONE SCOLASTICA: va perseguita attraverso:
- lo sviluppo delle potenzialità delle persona con handicap;
- nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e socializzazione;
- la stipula di Accordi di Programma (per l’integrazione tra le attività scolastiche e attività integrative extra-scolastiche);
- la destinazione di risorse umane e strumentali (provvedimenti per le attrezzature e i sussidi, le inziative di sperimentazione didattico-organizzative, l’utilizzo degli insegnanti specializzati della scuola e gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione messi a disposizione da altre amministrazioni),
- l’assegnazione di docenti specializzati;
- l’attivazione dell’orientamento (a partire dalla prima media);
- gruppi di studio;
- classi aperte;
- programmazione individualizzata.
La legge quadro n° 104 del 5 febbraio 1992 è stata, e continua ad essere, una legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La Legge 104/92 deve essere letta come un elemento di rinnovata attenzione ai problemi delle persone disabili soprattutto a livello decentrato (Regioni, Comuni, Asl); questa normativa tuttavia rinvia necessariamente ad altri provvedimenti la disciplina di importanti iniziative quali la riforma dei servizi socio-assistenziali, la nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le politiche per l'assistenza degli handicappati gravi. Come dato positivo di questa legge-quadro indichiamo la trasformazione in norma giuridica di alcune disposizioni di carattere amministrativo e la creazioni di condizioni per l'uniformità della legislazione regionale e degli enti locali. E' tuttavia necessario evidenziare il mancato riconoscimento di un vero diritto esigibile agli interventi previsti e l'ossessiva riproposizione delle espressioni "provvedono nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio", "provvedono coi propri mezzi di bilancio", "facilitano", "possono" etc, che indicano la discrezionalità dei vari interventi e talvolta introducono elementi di ambiguità nell'applicazione di norme già consolidate.
Le principali attese nei confronti della Legge Quadro:
- necessità di sancire il diritto al raggiungimento della massima autonomia possibile per tutte le persone in situazione di handicap: “superamento disabile=soggetto da assistere”;
- necessità di sancire il diritto pieno e perfetto all’educazione e all’istruzione in ogni ordine e grado di scuola, compresala scuola secondaria di secondo grado, la formazione professionale e l’università;
- necessità di vedere riconosciuta la personale capacità lavorativa, attraverso il superamento del generico concetto di “invalidità” e l’introduzione di parametri per l’identificazione delle capacità lavorative;
- Necessità di garantire il diritto alle cure sanitarie, attraverso l’individuazione di priorità di intervento nel contesto normale di vita, privilegiando la permanenza della persona in situazione di handicap nella sua famiglia e nella sua abitazione;
- Necessità della stipula di convenzioni interistituzionali, al fine di garantire la messa in campo di sicure e dettagliate risorse di personale e finanziarie, modalità organizzative per migliorare la qualità dell’integrazione. I Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica intra- e interprofessionale, inter- ed extrascolastici e la previsione di Accordi di programma rappresentano, infatti, i punti di forza della Legge quadro. Con questo modalità di lavoro viene sollecitato il coinvolgimento attivo e la collaborazione dei soggetti interessati e un uso più razionale delle risorse.
Finalità della legge. Il primo articolo della legge definisce in modo compiuto quali sono i fini perseguiti, in particolare: "La Repubblica ... garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società". Inoltre sempre l'articolo 1 termina con il seguente enunciato: "(La Repubblica) ... predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata".Soggetti a cui si applica la legge. A questo risponde l'articolo 3 che al primo comma recita: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Non vi possono essere dubbi sul fatto che si tratta di una minorazione fisica progressiva, causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione e pertanto rientrante pienamente nella definizione di legge. Ma lo stesso articolo 3 al comma 3 da una ulteriore definizione di handicap grave nel seguente modo: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità". La competenza della certificazione è del medico specialista, su segnalazione dei servizi sanitari di base (anche tramite il dirigente scolastico con il consenso dei genitori) o dello psicologo esperto dell’età evolutiva in servizio presso l’Asl.
"È appena il caso di ricordare in proposito che con legge n. 104/1992 assume rilievo centrale il diritto alla piena integrazione nel mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente alle effettive capacità del soggetto, posto che l'handicap è una condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile. Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità considera espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti, continuati e globali, diretti ai disabili, perlopiù, indirizzati a rieducarli, ma sempre con il fine di un loro inserimento sociale, tenuto conto della connotazione di gravità stessa. Ogni situazione morbosa singola o plurima deve essere considerata in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla disabilità e dallo svantaggio sociale, con valutazione delle capacità residue dell'individuo, determinando quella che è la potenzialità lavorativa del soggetto che deve essere recuperato".
I principi sanciti possono così riassumersi:
- E’ garantito il diritto all’istruzione dagli asili nido e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
- Si precisa la finalità dell’integrazione che deve tendere alla crescita della personalità dell’alunno in situazione di handicap e dei suoi compagni sotto il profilo degli apprendimenti, della comunicazione, della socializzazione e degli scambi relazionali. E’ questa una precisazione preziosa poiché segna l’orientamento e i contenuti dell’integrazione;
- Nessuna menomazione o disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica;
- La programmazione dell’integrazione si snoda per le seguenti fasi: individuazione dell’alunno in situazione di handicap ad opera di uno specialista della ASL (diagnosi clinica); segue una diagnosi funzionale, di competenza dei sanitari, che descrive le capacità e potenzialità dell’alunno; dopo un periodo di osservazione viene steso, a livello interprofessionale e con la partecipazione della famiglia, il profilo dinamico funzionale che individua più correttamente le potenzialità dell’alunno. Sulla base di questi documenti viene steso il “piano educativo individualizzato redatto anch’esso a livello interprofessionale e con la famiglia; questi documenti vengono aggiornati durante la carriera scolastica dell’alunno, a seguito di verifiche congiunte.
Tale legge oltre a ribadire i diritti della persona disabile afferma l’importanza della prevenzione, l’obbligatorietà della diagnosi precoce e di un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita.
La legge 104/92 segna un chiaro punto di demarcazione fra le due linee di tendenza – quella prima dell’inserimento e l’altra seguente, dell’integrazione- e un sicuro riferimento giuridico per la prassi integrativa. La norma affronta i temi costituzionali della pari dignità sociale di tutti i cittadini e della rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. La scuola diventa per tutti, con il diritto ad assegni e altre provvidenze ai meritevoli e bisognosi fino al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione. Con questa legge l’handicappato è “soggetto di diritto”e si apre la strada verso il pieno consolidamento di una reale integrazione scolastica dei “diversamente abili”.
Pubblicato da daniela o commenti

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