martedì 28 agosto 2007

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA
Realizzare la continuità educativa come è prescritto dai programmi della scuola dell’obbligo ai fini di garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione anche negli ordini superiori di istruzione e formazione, significa da un lato: conciliare tra di loro i segmenti del sistema scolastico con tutti i rispettivi risvolti ordinamentali, di programma (contenuti disciplinari, standard minimi, criteri di valutazione, ecc.) pedagogici e didattici (insegnamento individualizzato, livelli di approfondimento, autonomia organizzativa e didattica, ecc.) dall’altro considerare l’individualità/singolarità dell’alunno come soggetto destinato di diritto all’educazione e formazione cui non devono essere opposti ostacoli per raggiungere i massimi livelli riscontrabili potenzialmente con la frammentarietà del sapere e pluralità del contesto socio/educativo in cui è inserito.
Soggetti: Gli operatori scolastici, soprattutto i docenti specializzati devono saper interagire con tutte le altre persone presenti nel sistema e al di fuori di esso. Ma più che sui programmi ed ordinamenti la continuità deve essere adottata come un criterio operativo attraverso la guida alle variabili soggettive e predisposizione di condizioni facilitanti.
Strumenti e metodi: Attraverso la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, il Progetto Educativo Individualizzato, si compone l’unitarietà di interventi del Curricolo e del Piano dell’Offerta Formativa ma sono indispensabili anche: Passaggio di informazioni, interpretazione dei messaggi, realizzazione di un reticolo di relazioni, raccordi extrascolastici.
Contenuti: Stima delle risorse personali e costruzione del sé. Formazione del senso critico. Autoanalisi delle aspirazioni e delle inclinazioni. Appropriazione dell’autonomia e capacità di scelta. Consapevolezza del valore della coerenza tra ideale assunto e sua realizzazione. Equilibrio affettivo, culturale, sociale. Costituzione di un appropriato bagaglio di conoscenze, capacità e competenze. Abilità nell’uso dei correnti linguaggi e codici nel mondo della scuola, del sociale e del lavoro. Educazione alla convivenza civile, sociale, democratica e multiculturale. Valorizzazione del passato, sperimentazione nel presente, progettazione del futuro.
La CM 1/88, sulla continuità verticale, prevede adempimenti funzionali ad assicurare un raccordo tra i gradi di dell’istruzione della scuola dell’obbligo che, per analogia, come richiamato dalla CM 262/88, possono essere applicati anche alla scuola secondaria superiore. Oltre alle intese preliminari tra i diversi ordini di scuola, è consentita:
- la possibilità che il docente di sostegno della scuola di provenienza partecipi alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato;
- la possibilità che lo stesso docente venga temporaneamente utilizzato nel grado di scuola successivo. La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni anno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola media.
L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto “pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico”, necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento. Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento all'integrazione degli alunni portatori di handicap, è necessario, quindi, valorizzare il contributo che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi. E’ opportuno a questo scopo individuare, nell'ambito dei tre livelli del sistema formativo di base, criteri e metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio del- l'alunno portatore di handicap da un ordine di scuola a quello successivo.
Modalità operative di raccordo:
1) Nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materne ed elementare, o elementare e media, interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione.
2) Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificamente didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda l'alunno:
diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto.
3) All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica.
4) Un ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione -a titolo consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d’istituto della scuola che accoglie l’alunno. d'intesa ,con il direttore didattico competente avrà cura di attivare secondo le modalità indicate dal Collegio dei docenti.
5) Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2 – 3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L’iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai collegi dei docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli studi della scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.
Il percorso scolastico per l’integrazione:
La continuità si inserisce tra due momenti dell’integrazione scolastica tra di loro in connessione: quello dell’iscrizione determinante per l’attivazione dei privilegi e vantaggi cui sono beneficiari gli alunni handicappati, soggetti al pari degli altri all’obbligo scolastico e formativo, e quello del passaggio tra i vari ordini di scuola che devono essere raccordati tra di loro per la continuità del processo di istruzione, educazione e formazione.
Per tutti gli alunni compresi gli handicappati sono fissati i seguenti termini di iscrizione
- 31 genn. Per le iscrizioni alle scuole materne ed alle classi iniziali delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, media e secondaria superiore.
- 31 maggio (eccezionalmente 31 agosto) Per le iscrizioni ai corsi di scuola per lavoratori, ai corsi di educazione per adulti.
Il limite di iscrizione alla scuola materna è fino ai 6 anni con possibilità offerta al Collegio Docenti con la partecipazione degli specialisti medico-socio-psicopedagogici, di decidere l’accoglienza per bambini handicappati oltre i sei anni di età (CM.235/75).
All’atto dell’iscrizione l’alunno in condizioni di handicap deve essere accompagnato da Certificazione e Diagnosi Funzionale secondo il dettato del DPR. 24/2/94 richiamato nella CM.363/94. Nel caso in cui la famiglia si rifiuti di certificare l’alunno i servizi sociali, tramite
il capo d’istituto, possono far intervenire il Tribunale dei Minori.
Le successive iscrizioni nel corso di studi dovranno essere corredate anche dalla presentazione del Piano Educativo Individualizzato. I Capi d’istituto delle istituzioni di provenienza e destinazione dovranno accordarsi sulle procedure da attuare per garantire la continuità educativa.
L’obbligo formativo fissato in dodici anni e la possibilità di frequentare fino al 18° anno di età (L. 144/99 e DPR. 257/2000).
Pubblicato da doris o commenti

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