martedì 28 agosto 2007

LA VALUTAZIONE ORDINARIA
In linea generale, la valutazione degli alunni diversamente abili deve essere effettuata da tutti gli insegnanti, sulla base del PEI. Tale valutazione dovrà essere corredata da una serie di specificazioni relative a particolari criteri didattici adottati, (ad esempio, per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati in funzione di una loro traduzione pratica) alle attività integrative o di sostegno eventualmente svolte in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (ad esempio: per un alunno con minorazione motoria o visiva il disegno è stato sostituito con lo studio teorico). I tempi per l’esecuzione delle prove possono essere più lunghi. Le stesse prove possono essere equipollenti nel senso che il loro contenuto si differenzia nei modi di accertamento ma non nei risultati consentendo una valutazione legale (es. sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare; sostituzione di un colloquio con una prova scritta; uso di strumenti tecnici). Differentemente negli esami di licenza media l’art 10, comma 11 dell’OM n. 65/98 stabilisce che gli alunni possono svolgere prove differenziate.
Negli esami di Stato conclusivi degli studi, il consiglio di classe deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all’eventuale predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione. Per l’uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di esperti esterni. Per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali è consentita anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta. Il ministero è altresì obbligato ad inviare alle commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto con caratteri puntiformi braille.
La promozione alla classe successiva viene decisa se il consiglio di classe ritiene che l’apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva rispetto ai programmi ministeriali
La valutazione differenziata
Nel caso in cui la programmazione individualizzata contempli “obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali”, l’alunno può essere ammesso alla classe successiva con l’attribuzione di voti relativi solo al PEI, quindi senza valore legale. In tal caso deve essere apposta sulla pagella una specifica annotazione (la presente votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali). Non deve essere fatta, invece, alcuna annotazione nei tabelloni esposti all’albo della scuola. Tutti gli alunni che seguono un PEI differenziato possono essere promossi o ripetenti. In quest’ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono ammessi alla frequenza della classe successiva, quindi, formalmente, non si ha una promozione. La famiglia dell’alunno con handicap deve essere preventivamente informata dell’eventuale valutazione differenziata. Se non c’è assenso, l’alunno viene valutato secondo i normali parametri.
Negli esami di licenza media si dà la possibilità agli alunni con ritardo mentale grave che non riescono a conseguire il diploma di licenza media, di essere ammessi alla frequenza della prima classe di scuola superiore, al solo fine di poter completare l’adempimento dell’obbligo scolastico e di conseguire un attestato con il riconoscimento dei crediti formativi maturati.
Negli Istituti Superiori gli alunni che hanno conseguito un Piano Educativo Individualizzato sono ammessi agli esami di Stato ma al solo fine di ottenere il rilascio dell’attestato Le prove d’esame sono differenziate, cioè coerenti con il percorso didattico differenziato svolto e sono predisposte dalla commissione d’esame.
Gli allievi valutati secondo il P.E.I. possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte svolgendo prove differenziate secondo il loro percorso didattico, per il conseguimento di un attestato delle abilità e competenze raggiunte spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale.
La valutazione orientativa
La valutazione considerata come ambito pedagogico didattico teso ad accertare il patrimonio psico-intellettivo dell’alunno in cui confluiscono i contenuti ed i prodotti dell’azione educativa e formativa dell’integrazione scolastica, va confrontata con le aspirazioni ed attitudini personali al fine di equilibrare risorse e potenzialità personali proprie dell’alunno stesso con ideali e requisiti richiesti per l’attuazione delle sue scelte future. Questo processo inerisce quegli ambiti normativi che trattano dell’orientamento scolastico e professionale.
Pubblicato da daniela o commenti

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