martedì 28 agosto 2007

ACCORDI DI PROGRAMMA
Ai sensi della L. 142/90 viene data definizione di Accordo di programma a tutte le intese finalizzate all’integrazione scolastica cui hanno il compito di collaborare le varie istituzioni: Provveditorato agli Studi, Distretti Scolastici, Istituzioni Scolastiche, Regioni, provincie, Comuni, ASL. Può essere definito documento base degli Accordi di Programma il DPR 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e di coordinamento dei compiti spettanti alle istituzioni in materia di alunni portatori d’handicap.
Gli accordi di programma devono individuare non solo le rispettive competenze degli enti sottoscrittori, ma pure i flussi finanziari relativi ai diversi servizi approntati; gli accordi di programma sono finalizzati alla programmazione coordinata del progetto didattico, di quello riabilitativo e di socializzazione che sono lo sviluppo del piano educativo individualizzato. I criteri per le modalità di stipula degli accordi di programma sono stati dettati con il decreto interministeriale del 09/07/92. Sono previsti finanziamenti per l’acquisto di ausili e sussidi didattici e per sperimentazioni; possono essere coinvolti soggetti specializzati e pubblici e privati; debbono essere assicurati assistenti per l’autonomia e comunicazione forniti dagli enti locali; debbono essere assicurati insegnanti specializzati per le attività di sostegno anche nelle scuole superiori.
Nell’Accordo vengono definite le funzioni della scuola e delle istituzioni che interagiscono con essa per l’attuazione del processo di integrazione. Esso è finalizzato alla “programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive”. Gli accordi possono essere stipulati a livello regionale, provinciale, comunale e da parte delle singole unità scolastiche autonome e con gli enti territoriali. L’accordo deve prevedere: gli obiettivi, le modalità, gli interventi finanziari, le risorse disponibili e i compiti di ciascun ente sottoscrittore. Scrive Nocera: “L’Accordo deve prevedere l’ammontare dei flussi finanziari previsti dai rispettivi bilanci, in modo da rendere possibile la realizzazione dei piani educativi individualizzati di tutti gli alunni in situazione di handicap che realizzano l’integrazione. L’Accordo deve altresì individuare per ciascun ente sottoscrittore l’ufficio competente dell’erogazione dei servizi o al pagamento delle somme indicate in bilancio”. Da ciò si evince che l’integrazione del disabile passa attraverso l’interazione dei servizi. In effetti la disabilità è un problema sociale complesso che può essere correttamente ed efficacemente affrontato solo con interventi contestuali da parte delle istituzioni che se ne occupano a vario titolo: enti
locali per l’aspetto assistenziale, ASL per l’aspetto diagnostico terapeutico, la scuola per l’aspetto formativo e didattico.
Presupposti dell’Accordo sono:
- l’autonomia delle parti contraenti;
- la condivisione dello stesso fine;
- la definizione dei ruoli e dei compiti;
- la complementarietà degli interventi;
Il fine dell’Accordo non è solo quello di garantire l’organicità dell’azione, ma anche consentire un’utilizzazione razionale delle risorse e impegnare formalmente le istituzioni coinvolte. Ciò che distingue gli accordi dalle intese è la previsione di un Collegio di Vigilanza che controlla eventuali inadempienze degli enti sottoscrittori.
Pubblicato da concettina o commenti

Nessun commento: